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Bonus facciate e sismabonus, i dettagli per accedere alle detrazioni introdotte dall’ultima legge di bilancio

Accanto al super bonus introdotto dal decreto Rilancio con lo sconto fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi energetici (ecobonus), resta in vigore fino al 31 dicembre 2020 anche il “vecchio” bonus facciate, introdotto dall’ultima legge di Bilancio: una detrazione al 90%, senza tetto di spesa, per rifare le facciate delle case.

Vengono ammessi al beneficio solo ed esclusivamente gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nelle zone A o B. La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Ma veniamo nello specifico ai lavori che sono compresi nel bonus facciate. La detrazione spetta per i seguenti lavori:

  • Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • Interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura;
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • Interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni.

È possibile, inoltre, detrarre anche le spese per acquisto di materiali, per la progettazione e le altre prestazioni connesse, come eventuali costi per esempio di installazione di ponteggi, smaltimento di materiali ecc. Il bonus facciate può essere utilizzato, oltre che dai proprietari degli immobili, anche ai titolari di un diritto di reale godimento e finanche dagli affittuari che posseggono regolare contratto di locazione.

Infine, è importante sottolineare che lo sconto del bonus facciate può arrivare al 110% se a questi lavori si eseguono anche quelli per rinforzare il cappotto termico (per maggiori informazioni su ecobonus clicca qui). Per il bonus facciate, che consiste in una detrazione d’imposta da ripartire in dieci quote annuali, non sono previsti limiti massimi di spesa, né tanto meno un limite massimo di detrazione.

Sismabonus

Per quanto riguarda invece il sismabonus (già esistente a partire dal 2013), che incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia di detrazione viene elevata fino al 110%, per un importo massimo di 96.000 euro per abitazione. Può beneficiare del super sismabonus qualsiasi intervento di ristrutturazione volto a migliorare la prestazione sismica ovvero a ridurre il rischio sismico dell’edificio, a patto che non si trovi in zona sismica 4.

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Occorre dimostrare attraverso un’asseverazione ante e post-intervento, rilasciata da un progettista strutturale, il miglioramento della risposta all’azione del terremoto da parte del manufatto edilizio oggetto dei lavori. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Vediamo in particolare chi può beneficiare del sismabonus:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Chi ha diritto alla detrazione, in luogo della sua fruizione, può scegliere di cedere il credito corrispondente all’impresa che ha eseguito i lavori o ad altri soggetti privati che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto.

In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%.

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